Al contrario di CGIL-CISL-UIL noi il 27 ottobre 2017 abbiamo fatto lo Sciopero Generale Nazionale rivendicando la pensione a 60 anni e 35 di contributi, non quella finta trattativa con il Governo conclusasi ora con qualche briciola. L’INPS ha emesso una prima circolare la n. 94 del 31 maggio 2017 (ora annullata), con la quale aveva indicato il 31 dicembre 2017 come data di decorrenza dell’applicazione delle regole sulla prescrizione quinquennale per i contributi ex INPDAP. Ora l’ha sostituita integralmente, con la recente circolare n. 169 del 15 novembre 2017, con cui fissa che l’applicazione della norma sulla prescrizione parte dal 1 gennaio 2019,questo nonostante, attualmente, i dati contributivi INPS relativi alle gestioni pubbliche ex INPDAP siano carenti e non certificati. Nella circolare 169 l’INPS specifica, con richiami a leggi, articoli, commi e, codicilli vari, che per i dipendenti pubblici i cui contributi erano versati alla (CTPS , i contributi prescritti potranno essere comunque recuperati con il versamento degli stessi da parte dell’ente datore di lavoro. Ma invece lo scenario descritto nella circolare 169 appare molto più complesso per gli iscritti alle altre casse ex INPDAP (CPDEL,enti locali- -CPS,sanità –CPUG,uff.giudiziari) , per cui la circolare ipotizza scenari anche diversi:, secondo la circolare INPS, in caso di periodi lavorati non coperti dai versamenti dei contributi previdenziali, dovranno essere chiamate a sostenere la spesa pensionistica relativa a detti periodi gli Enti che non hanno effettuato i pagamenti, con le complicazioni che potete ben immaginare (Enti sciolti, Enti in dissesto finanziario, ecc ecc) o addirittura, per gli iscritti alla CPI (insegnanti), si ipotizza “la non computabilità dei periodi lavorativi non coperti dal versamento dei contributi se prescritti …….) Invitiamo ogni singolo lavoratore/trice a verificare direttamente che, la propria posizione contributiva corrisponda all’intero periodo di servizio prestato, accedendo all’area riservata (MyINPS) con le proprie credenziali (codice fiscale e PIN o attraverso lo SPID) e seguendo il percorso: Area prestazioni e servizi/ Fascicolo previdenziale del cittadino/Posizione assicurativa/Estratto conto, ma, vista la complessità della materia e la necessita di fare – nel caso si rilevino incongruenze fra servizio prestato e risultanze negli archivi INPS – interventi efficaci per non perdere periodi utili al calcolo pensionistico, consigliamo di rivolgersi alle sedi del sindacato SGB. Intanto stiamo approfondendo anche tutti gli aspetti legali affinché non si usino codicilli e commi vari per un altro colpo al sistema pensionistico pubblico. Rivolgiti e organizzati con SGB, il sindacato che sulle pensioni e sui diritti non scherza.
Sindacato Generale di Base – SGB
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