Angelo Ruggeri
SI NEI REFERENDUM NO ALLA SOPRAFFAZIONE DEL “PREMIER” E DEL GOVERNO SU PARLAMENTO, MAGISTRATURA E POPOLO
La politica estera è materia di competenza esclusiva del Governo? Proprio in questi giorni, come da tempo, è stato detto e scritto che quanto ha detto Mattarella sul genocidio in corso a Gaza, “è stato accolto con sorpresa – anche dal ministro degli esteri e dalla la “capo” del governo – perché la politica estera è materia che attiene al governo”: sbagliato! Ai fini di un ragionamento di tipo costituzionalistico, preme quindi evidenziare che la nostra è una Costituzione “rigida”, forma che i costituenti hanno voluto dare alla Repubblica fondata sul lavoro, come argine ad alterazioni incoerenti dell’ordinamento sociale e politico. Per cui esistono norme e principi fondamentali immodificabili, donde che non può essere messo in discussione ne essere oggetto di “revisione” il carattere rappresentativo dello stato e il potere decisionale unitario al vertice dell’ordinamento che spetta al Parlamento, ne quindi la forma di stato di democrazia sociale ( quindi anti-presidenziale) da cui discende la forma di governo parlamentare. Il punto decisivo riguarda, appunto, quale forma di Stato è stata introdotta in Italia e non solo di quale forma di governo come vuole la tradizionale teoria giuridica liberale dello Stato di diritto, donde le logiche delle cosiddette “riforme istituzionali” che sono state assunte come espediente utile a porre in causa l’intera Costituzione. Dietro tale questione c’è anche la questione “Monarchia” o “Repubblica”, cioè l’alternativa tra un sistema duale, vale a dire di un Parlamento dipendente dal monarca o da un presidente e dal governo, o un sistema monista che senza alcuna dualità trova nel Parlamento, espressione piena della sovranità popolare, il suo unico riferimento.
Forma di Stato vuol dire considerare se lo Stato tiene conto che il carattere sociale e i rapporti tra le classi sono la condizione dell’organizzazione del potere e, quindi, anche della forma di governo che ne è lo strumento: di questo si è discusso alla Costituente!
Ma se la forma di governo discende dalla forma di Stato, qual’é la forma di governo per uno Stato di democrazia sociale? ci si è chiesto alla Costituente. La risposta evidentemente non poteva non essere che la forma del governo parlamentare basato sulla proporzionale e il pluralismo di una rappresentanza proporzionalmente determinata, affinché le istituzioni e il Parlamento fossero “lo specchio della società”. Il carattere proporzionalista è quindi insito nel nuovo sistema di governo parlamentare proprio di uno Stato di democrazia sociale come quello delineato dalla Costituzione. Conseguentemente a tutto questo, la Costituente, che il coerentemente con la natura di un governo parlamentare e di uno Stato di democrazia sociale, respinse si respinse la proposta di una elezione popolare del capo dello stato, nello stesso spirito con cui si stabilì che il governo dovesse avere la fiducia delle due Camere e non del Capo dello Stato.
Fu così sanzionato il principio fondamentale di una Repubblica parlamentare senza che alla Costituente vi fossero contrasti, salvo le pregiudiziali “presidenzialiste” del partito d’azione. Rispetto a cui va in primo luogo tenuto conto che è con la motivazione che potesse aprire la via alla dittatura che fu respinta ogni ipotesi presidenzialistica e che questa, al di là della qualifica di fascista o meno, era già stata anticipata da Mussolini. Sicché è molto indicativo il fatto che la Repubblica Presidenziale e il presidenzialismo siano stati considerati dalla fascistica Repubblica di Salò come la risposta più idonea alla organizzazione delle forme autoritarie di uno Stato fascista. Una risposta che è stata poi ripresa e sempre sostenuta dal Movimento Sociale e dai suoi attuali eredi neofascisti del governo e della sua capo, in nome della lotta alla “partitocrazia”: formula copiato anche da sinistra, coniata da Mussolini e che é sempre stata la bandiera della cultura moderata e dei fascisti contro il pluralismo sociale e la democrazia della Repubblica parlamentare fondata sul lavoro, conquistata con la guerra di liberazione e la Resistenza.
Ma nella Costituzione “rigida”, la “rigidità” ha natura sostanziale perché con essa, infatti, si intese non solo limitarsi a un pur decisivo impegno di garanzia di non ritorno a una situazione costituzionale precedente ma porre i binari di un progetto in cui “rigido” significa “rigido” rispetto e applicazione di tutte le norme costituzionali, quindi certo sono vietate “riforme” di tipo presidenzialista in ogni sua variante e quindi anche il DDL costituzionale del governo, ma anche rigida attuazione della Costituzione che avviene attraverso i comportamenti concreti degli organi sovrani – nei quali più direttamente si ha l’espressione della volontà e sovranità popolare – che caratterizzano i cardini del tipo di Stato e della forma di governo delineato dalla nostra Costituzione. In cui al vertice dei soggetti dell’ordinamento c’è il Parlamento e il governo parlamentare pur nel suo rapporto dialettico col governo e in una certa misura e in certi momenti al presidente della repubblica, per cui “rigido” rispetto della norme significa che sono vietate deroghe anche in materia di politica estera: e quindi anche che sono fuori dal quadro costituzionale e che non sono suoi legittimi “adattamenti”, le concezioni secondo cui la politica estera sarebbe materia di una vera e propria riserva di competenza del governo e, nel caso, della sua “capo”, sottratta in qualche maggiore o minore misura al potere di direzione e di indirizzo politico del Parlamento. Potere di indirizzo che come tale deve essere esercitato prima, “a priore” e non “a posteriore” come ratifica di quanto già deciso dal governo, e dalla sua “capo” .
Altrimenti anche lo sviluppo della cooperazione internazionale e l’estensione dell’impegno comunitario condurrebbero di fatto – come avviene in violazione della Costituzione-, ad una alterazione profonda della natura democratica del nostro Stato. Per un verso, infatti, si conferirebbe o si manterrebbe un sostanziale predominio del governo sul parlamento, come accade, attraverso la sovrapposizione di vincoli internazionali che sarebbe ed è il governo a determinare – in quanto titolare della rappresentanza italiana nella UE – alla possibilità di scelta del parlamento. Per altro verso, si concorrerebbe all’affermazione di tendenze volte al recupero e al mantenimento del centralismo (come è nel caso della programmazione centralista, antiautonomista, antisociale e antisindacale del primo centro sinistra), di organi e poteri centralisti, perché una direzione nazionale autorevole non risiede nella creazione di un “governo forte”, ma nell’estesione sua base politica derivante da un forte potere democratico dal basso e della capacità di unificazione del Parlamento (e delle Assemblee elettive)
Viceversa è nell’omertoso ripudio della Costituzione che la capo del governo agisce persino di ”motu proprio”, come facevano il Re e il “capo del governo” dello Statuto Albertino, operando a dispetto del Parlamento e dei partiti, anche della sua maggioranza, come hanno suggerito dal 1947 in poi, intellettuali come il già leghista Miglio, invitanti ad aggirare l’art.95 sui poteri del presidente del consiglio, come un giurista di punta del fascismo come Costamagna, che definì acefala la Costituzione, mancante di un “capo”, com’era nel fascismo, a cui pone rimedio la “capo” del governo, agendo di motu proprio, in modo persino extra-istituzionale (durante una vacanza di piacere e di amicizia), in cui ha deciso di insediare a spese dell’Italia, una specie di “Guantanamo” in Albania, dove rinchiudere gli immigrati: senza che ci sia stato prima (il dopo è solo la ratifica di un incostituzionale colpo di mano) il potere di iniziativa e quindi alcun indirizzo politico da parte del Parlamento, immigrati, che in attesa di essere estradati sono soggetti di fatto a un tipo di “fermo amministrativo”- come non accadeva dal tempo del fascismo – , di fatto introdotto dalla Legge Napolitano-Turco del 1998 (Legge n. 40/1998) riguardante la disciplina dell’immigrazione e dei permessi di soggiorno.
La “capo” del governo che ignorando che il carattere rigido della Costituzione esclude che la politica estera sia una vera e propria riserva di competenza del governo, se ne va in giro per il mediterraneo, per l’Africa e per il mondo, a fare, brigare e disfare, accordi bilaterali o multilaterali, di “motu proprio”. Non solo con l’Albania,come detto, ma con la Libia e persino con famigerati golpisti e dittatori dell’Egitto e della Tunisia portando a loro finanziamenti e, parole di Meloni, invitando gli italiani ad essere fieri di collaborare col dittatore Kais Saied che ha portato e abbandonato gli immigrati nel deserto a morire di sete e di fame. Parimenti convocando incontri con Paesi africani, sempre SENZA nessun indirizzo politico del parlamento che se va bene è chiamato non a discutere ma al massimo a ratificare cioè che è già stato deciso, dal governo e dal suo capo. Ignorando che il potere di iniziativa e quindi di alcun indirizzo politico da parte del Parlamento è d’obbligo imposto, in tutti i campi ed anche, quindi, in materia di politica estera, dal carattere “rigido” dalla nostra Costituzione: per cui non sono consentite “deroghe”: ne per far passare stangate economiche e sociali ai ceti popolari ne per far passare la strategia di riforme istituzionali che sono il necessario corollario per le misure economiche-sociali contro lavoratori, ceti medi e popolari, e per favorire le grandi imprese industriali, bancarie e finanziarie a cui come già il fascismo anche il neofascismo ha delegato e delega la gestione e la politica economica e finanziaria, rispetto alla quale l’idea della destra sociale e politica neofascista -come anche la Lega che ha dato base sociale e conteso ideologico per attuare tale idea – è quella secondo cui l’intervento pubblico nell’economica va conformato agli interessi organici ed indivisibili del capitalismo privato, da realizzare con un esecutivo forte e del “capo”, come il fascismo: per questo sono neofascisti, perché mutatis mutandis propongono le stesse forme di potere nello stato e nell’economia del fascismo.
Solo se la concezione della riserva estera dell’esecutivo viene rifiutata come estranea e contraria alla Costituzione, affermando con la centralità del Parlamento il suo potere di direzione politica anche in materia di politica estera, allora solo si può aprire spazio positivo e democraticamente efficace alla sovrannazionalità, che attualmente vivono in un conclamato “deficit di democrazia”, dove i titolari delle grandi imprese e della finanza cercano di presentarsi in modo meno emblematicamente aggressivo all’ombra di un europeismo che mistifica i rapporti tra economia, politica e istituzioni in favore del mercato e delle multinazionali.


05 Giu 2025
Posted by Iskra
