Invito alla pubblicazione. iskrae
Comunicato stampa sentenza TAR
Improcedibile per non aver impugnato gli atti successivi: in sintesi questa la sentenza del TAR con riferimento al nostro ricorso presentato più di tre anni fa contro l’Accordo di Programma Comune/Politecnico.
Nostro comunicato stampa in allegato.
Ringraziamo per la diffusione e cordialmente salutiamo.
Luciana Bordin
tel. 3351248…
Cittadini e Istituzioni: Davide contro Golia
Dopo più di tre anni il TAR ha deciso di esaminare il nostro ricorso contro l’Accordo di Programma Comune di Milano/Politecnico di Milano (deliberazione della Giunta Comunale di Milano, n. 105 del 10 Febbraio 2021).
Con una sintetica pronuncia, il TAR Milano (n. 03363/2024) si è sbarazzato delle numerose questioni sollevate dai ricorrenti/cittadini (mancanza di un Piano attuativo, mancanza della partecipazione, violazione dei principi di tipicità e nominatività degli strumenti di pianificazione previsti dall’ Ordinamento, …..…) limitandosi a rilevare che dopo aver impugnato la Convenzione quadro tra il Comune di Milano il Politecnico di Milano e la sua successiva modifica, i ricorrenti non hanno impugnato gli atti successivi.
Questi atti successivi sono molteplici come risulta dalla stessa sentenza (un’intesa tra Stato e Regione, due decreti del Provveditorato opere pubbliche, un Accordo di Programma e due ulteriori modifiche della convenzione, nel giugno del 2022 e nel novembre del 2023), atti che i ricorrenti hanno conosciuto solo successivamente alla loro adozione.
Di fronte all’ eccezione che mentre i cittadini devono continuamente impegnare proprie risorse, la parte pubblica adotta gli atti e li difende con il denaro di tutti, il TAR rileva che le difficoltà economiche non possono costituire una valida giustificazione, perché l’ Ordinamento prevede una serie di misure per consentire la tutela dei non abbienti…(sic!).
Si tratta di una motivazione probabilmente ineccepibile dal punto di vista formale, ma che elude palesemente la richiesta di giustizia e l’esame delle fondamentali questioni sostanziali poste dai ricorrenti, anche in termini di partecipazione e trasparenza delle decisioni pubbliche.
Questioni che rimangono senza risposta e sulle quali diviene allora inevitabile l’ intervento e la “supplenza” del Giudice penale, che non si arresta di fronte a questioni formali e/o processuali ma verifica concretamente il rispetto delle regole poste dall’ Ordinamento per disciplinare l’ esercizio di una funzione importante e delicata come è quella del “governo del territorio”.
COMITATO LA GOCCIA
Milano, 11 dicembre 2024